giu 13

Aversa: la società che gestisce i parcheggi si rifiuta di pagare la TARSU per le aree di sosta e tenta un accordo in commissione tributaria.

Aversa 13/06/2011

Premesso che il Comune di Aversa non era a conoscenza dell’obbligo di far pagare la TARSU alle società che gestiscono la sosta a pagamento anche per tutte le arre scoperte, “strisce blu”, tant’è che dal 2001 al 2010 non è stato mai emesso il ruolo inerente questi spazi, creando un ammanco considerevole nelle casse comunali.

Solo dopo che il Comitato Strisce Blu ne ha richiesto l’addebito secondo l’art. 62 comma 1 del d.lgs. n. 507/1993, confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 20359 del 2007, richiesta inviata direttamente al Sindaco Ciaramella Domenico e all’assessore all’ambiente Luciano Luciano, l’amministrazione ha provveduto ad emettere il ruolo nel confronti della SMART PROJECT, società che gestisce le aree di sosta a pagamento.

Stiamo parlando di circa 16.500 metri quadrati e la somma deve essere considerevole, visto che la SMART PROJECT si è rifiutata di pagare proponendo ricorso innanzi la commissione tributaria.

L’altra anomalia è che la SMART PROJECT ha affidato la propria difesa ad un noto commercialista di Aversa.

Infatti è strano che una società con sede in S. Antimo si affidi per la popria difesa innanzi una commissione tributaria ad un commercialista che non è della propria città e guarda caso porta un importante cognome.
Mica per caso si vogliono mettere d’accordo per una riduzione della tariffa?

Il Comitato Strisce Blu ha preparato una nuova denuncia per la Corte dei Conti, per segnalare che l’amministrazione comunale di Aversa non solo non ha provveduto a farsi pagare la TARSU dalla società ICARO per ben 9 anni, ma nonostante i solleciti del C.S.B, non riesce a farsi pagare neanche dalla nuova società.

Il Sindaco ha il dovere di difendere gli interessi dei cittadini e se una società che ha un contratto di appalto con il comune per la gestione delle aree a pagamento, si rifiuta di pagare un tributo base come la TAURSU proprio per le aree ricevute in concessione, deve immediatamente rescindere il contratto.

In caso contrario i cittadini hanno tutta la libertà di pensare che tra la società di gestione e il comune ci sia un patto privato che vada al di là del contratto, patto che permette di gestire la cosa pubblica alla stregua di un rapporto privatistico.

L’amministrazione sta cadendo nel ridicolo continuando ad ignorare le leggi e permettendo ad una società privata di venire a dettare legge nella nostra città, il Comitato Strisce Blu chiedererà un dettagliato resoconto dei pagamenti che la SMART PROJECT deve effettuare ogni 3 mesi, visto che si rifiuta di pagare i tributi di base, come la TARSU, è giusto chiedersi se sta onorando il fitto delle aree come da contratto.

Giuseppe Oliva

giu 13

Strisce Blu : Anche il Comune di Pisa non vuole essere da meno e non rispetta i decreti Ministeriali.

Sembra proprio che ormai i cittadini siano veramente stanchi e quindi non lascino passare niente di inosservato.

 

 

 

 

Altro comune stessa storia , nelle mire del Comitato Strisce Blu adesso è passato il comune di Pisa, con gli immancabili parcometri stelio.

Anche i parcometri di Pisa, modello Stelio, non risultano essere conformi al Decreto di omologazione n°6810 del 22/12/1998 emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici, si precisa che nel successivo DD.415(rinnovo del decreto n°6810) del 25/marzo/2003 il Ministero dei trasporti riconferma quello che è riportato nel Decreto di omologazione n°6810.

(RIBADIAMO GLI STESSI CONCETTI COSI PRIMA O POI QUALCUNO DOVRA’ RISPONDERE !!!!!! )

Infatti l’ART.6 del decreto di omologazione cita :”Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo ministero e dovranno inoltre riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto nonché il marchio del fabbricante.

Vedete voi gli estremi del decreto di omologazione?

Vi assicuriamo noi che non ci sono, il marchio del fabbricante si però…….

Altra cosa poi, molto interessante , balzata agli occhi degli automobilisti è questa…..

Posso pagare anche con la scheda quindi ? Bellissimo e diremmo noi comodissimo, ed invece no……..

…… il lettore di tessere magnetiche NON C’E’ !!!!!!

Queste mancanze creano una difformità con i requisiti imposti dal decreto di omologazione n°6810, oltre che una difficoltà di pagamento per i cittadini, per questo il Comitato Strisce Blu chiede l’immediato fermo anche dei  parcometri di Pisa, con l’accertamento di eventuali responsabilità del dirigente preposto alla verifica della corretta installazione dei parcometri.

SEGNALATE CITTADINI SEGNALATE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mag 30

Aversa: raccolta differenziata, l’elefante ha partorito il topolino.

Aversa 30/05/2011

La raccolta differenziata a parte gli obblighi di legge dovrebbe essere una risorsa per il comune, ma dopo 8 anni di promesse e annunci, l’unica cosa che avremo di sicuro sono i sacchetti con la plastica e la carta in terra.

Non è molto chiaro di come si sia passato dal progetto di pagare i rifiuti ai cittadini, piano pagato 35 mila euro dei soldi pubblici nel 2008 e pubblicizzato dallo stesso Luciano Luciano con tanto di listino prezzi, al nuovo piano che prevede il deposito in terra dei rifiuti differenziati, non è difficile immaginare che basterà una piccola pioggia per far gallegiare i rifiuti nel fiume di acqua che si forma lungo le strade della città.

Otto anni passati a promettere la luna, tra cui 20 mini isole ecologiche computerizzate con funzionamento con tessera magnetica per controllare e pagare i rifiuti conferiti dai cittadini, la cui installazione doveva avvenire entro marzo 2010, ma anche questa promessa è stata disattesa.

Che dire delle isole ecologiche, sia le precedenti create e difese con tanto ardore dal Sindaco Ciaramella che quelle attuali, di ecologico hanno poco o nulla, anzi il posizionamento di quella in via Perugia a ridosso di una struttura sanitaria non mi sembra una soluzione ottimale.

Giusto per ricordare pubblichiamo i video inchiesta girati proprio all’interno delle isole ecologica.
Ex isola ecologica sita all’interno del tempio dello sporto aversano:

Attuale isola ecologica di via perugia:

Tutte le promesse sono servite solo ad aumentare la TARSU ormai abbolita e da trasformare in TIA, che prevede il pagamento in funzione dei rifiuti conferiti.

Giusto per fare un paragone con chi ha risolto billantemente il problema rifiuti, vi proponiamo un video delle macchinette automatiche per la raccolta delle bottiglie e lattine installate in Svezia, ma addiritture c’è ne sono in Croazia.

Altro problema igienico sanitario molto serio visto l’avvicinarsi della bella stagione, sono i cassonetti dei rifiuti tutti senza il coperchio di chiusura, questo comporta oltra che la fuoriuscita di odori non molto gradevoli, anche la raccolta di acqua piovana che si va a depositare sotto forma di percolato sul fondo degli stessi, ricordiamo che a Roma la famosa trasmissione Striscia la Notizia fece un servizio proprio sui cassonetti con i coperchi rotti, facendo arrossire l’amministrazione che dopo pochi giorni ha provveduto alla sostituzione.

In questo clima da terzo mondo nel quale si continua a promettere la raccolta differenziata, non si riesce nemmeno a garantire il servizio di ramazza giornaliero, servizio regolarmente pagato dal comune alla nuova società privata, ma che puntualmente non viene effettuato.
Solo all’interno del parcheggio a pagamento del parco Pozzi sono stati girati diversi video con cadenza mensile a partire da novembre 2010, gli stessi mostrano chiaramento lo stato di degrado nel quale versa il parcheggio del più grande polmone verde della città.
Questo è l’ultimo video girato questo mese:

Speriamo che le prossime elezioni possano servire a fare una vera raccolta differenziata, si ma di questa classe politica, che poco o nulla di buono ha saputo fare, facendo solo promesse, tutte puntualmente disattese.

Giuseppe Oliva

giu 22

Aversa, l’amministrazione ha realizzato i parcheggi a pagamento su suolo demaniale.

Aversa 22/05/2010

le troppe strisce blu ad aversa

Giuseppe Oliva

L’attuale insieme di norme che in Italia regolamentano la sosta a pagamento è molto frammentato, questo crea nei nostri amministratori e dirigenti di settore molta confusione, che abbinato alla sete di soldi che le attuali amministrazioni hanno, induce le stese a verniciare di blu le città in violazione di molte norme anche costituzionali.

Riportiamo per intero un recente articolo Di Orazio Fergnani che con parole semplici fa capire quante norme vengono violate istituendo il parcheggio a pagamento sulla carreggiata.

——————————————————————————————————————————— Multe false ma veri abusi di atti d’ufficio inerenti il parcheggio su strisce blu
Di Orazio Fergnani

Premesso :

Legge Tognoli 122/89
Art. 9
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati.

La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali indadempimenti.

5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

Decreto lgs. 285/92 (Codice della Strada)

Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e’ composto da una o piu’ corsie di marcia ed, in genere, e’ pavimentata e delimitata da strisce di margine.

34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

Art. 7: Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; (*)
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in
modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.

Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli
6) Nei luoghi ove la sosta e’ permessa per un tempo limitato e’ fatto obbligo ai conducenti di
segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e’ fatto obbligo di porlo in funzione.

Legge 127 del 15 maggio 1997 commi 132 e 133.

Trattazione

Sarà sicuramente successo a molti, se non a tutti di ricevere un verbale di contestazione ad una violazione del codice della strada, in particolare la cosiddetta multa per divieto di sosta.

Nel corso degli ultimi anni moltissimi Comuni, la maggioranza probabilmente, a seguito di delibere del tutto improprie, si sono dotati di strumenti per la realizzazione di perimetrazioni di spazi delimitati da strisce blu su sede stradale o comunque su aree pubbliche.

La stragrande maggioranza di queste operazioni sono illegittime ed in violazione di legge.

Ma come è potuto succedere un fatto tanto macroscopico e diffuso senza che nessuno degli amministratori e degli amministrati abbia osato minimamente obiettare ed opporsi ad una simile orchestrata e strutturale strategia in danno dei cittadini?

In triplo danno nella tripla veste di cittadini contribuenti, di cittadini amministrati ed utilizzatori dei beni pubblici e di sanzionati in quanto utilizzatori di autoveicoli circolanti sulla pubblica rete viaria.

Se qualcuno vuole può, prima di entrare nel vivo, andare a leggersi cosa scrivevo il 14 settembre dello scorso anno nel mio primo articolo che ho scritto su “Gli Scomunicati” a proposito di suolo pubblico nell’articolo “Esiste ancora il demanio pubblico?”.

Quell’analisi era introduttiva e propedeutica alla presente trattazione e serviva ad inquadrare il problema nel suo contesto generale.

Ora i tempi sono maturi, perché sono state emesse una serie di sentenze di cassazione e quindi si può affermare senza tema di smentita che quanto da affermato allora ed ora risponde al vero.
(Vedi Cass.civ. 16.11.2006-09.01.2007, n.116; Giudice di Pace di Roma, 18.03.2004 n.14338; Giudice di Pace di Roma, sez. II, 11.06.2003 n.27015).

In pratica cosa hanno fatto i Comuni di tanto abominevole?

Si sono appropriati di Diritti che non gli competevano, si sono arrogati di competenze che non gli competevano, si sono rivestiti di ruoli che non gli spettavano.

Intanto bisogna ricordare che la rete stradale (tutta) è del Demanio dello Stato (il sedime), che la gestione delle strade è di competenze dell’ Ente che le gestisce (Comune, Provincia, Stato, etc.) e manutiene, che il controllo di queste strade spetta in genere a chi le gestisce, che per far questo si avvale di corpi di polizia.
Da alcuni anni i Comuni inoltre per controllare le strade comunali molto spesso si avvale dei cosiddetti “Ausiliari del traffico”
QUINDI

A) PRIMO PACCHETTO DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni da alcuni anni hanno utilizzato delle aree demaniali destinandole a parcheggio a pagamento, e questo già non si può fare, in quanto essendo aree demaniali sono soggette (in questo caso)a leggi dello Stato, E NON COMUNALI, e non possono essere destinate ad aree di parcheggio a pagamento, ma semplicemente area libera di parcheggi con sosta a tempo limitato come dice anche il Codice della Strada all’art.157 comma 6.

B) SECONDO ORDINE DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni hanno delimitato con le strisce blu aree che poi hanno destinato al parcheggio di autovetture su suolo pubblico, in particolare superfici appartenenti alle carreggiate delle strade fino ad allora destinate al transito veicolare. E questo neppure si può fare, i Comuni non possono sottrarre superficie al suolo demaniale in generale, non possono sottrarlo alla sede stradale, in particolare alla carreggiata, e non possono soprattutto destinare dette aree ad uso commerciale facendone un guadagno improprio sottraendolo al legittimo proprietario che è il Demanio dello Stato.

C) TERZO AMBITO DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni hanno accomunato in un unico insieme sia le aree destinate a parcheggio a pagamento (cosa legittima, prevista dalle leggi), che come detto devono essere ubicate fuori dalla carreggiata, con invece aree sottratte al Demanio stradale “delle carreggiate”, destinandole sempre a parcheggi, e soprattutto inosservando il dettato, obbligatorio e contestuale di “riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”

D) QUARTO LIVELLO DI VIOLAZIONI DI LEGGE – I Comuni hanno violato anche articoli concernenti la libera circolazione e la sicurezza stradale.

E) QUINTO GRADO DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni hanno incaricato dei privati cittadini, dipendenti di private società concessionarie delle aree destinate a parcheggi attribuendo loro (ai cosiddetti “Ausiliari del traffico”) di elevare contravvenzioni in evidente carenza di potere dell’organo accertatore, questo in violazione di legge, usurpazione di diritto, abuso di atti d’ufficio.

Infatti come dice la legge 127 del 15 maggio 1997 ai commi 132 e 133 : .

TUTTO QUESTO IN PALESE DISPREZZO DELLE LEGGI, DELLO STATO DEI CITTADINI.

Quindi il giusto, corretto, leale, legittimo comportamento dei Comuni doveva e deve essere il seguente :

A) Non utilizzare in nessun caso e per nessun motivo le sedi delle carreggiate stradali;

B) Non utilizzare mai aree di proprietà del Demani dello Stato;

C) Non attivare mai parcheggi a pagamento (su aree non Demaniali e non sedi stradali) se non contemporaneamente e contestualmente all’attivazione di aree a parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze di quelle a pagamento;

D) Non farsi pagare per l’utilizzo a parcheggio di aree demaniali e trarne arricchimento a danno (truffa ai danni dello Stato) del legittimo proprietario (il Demanio);

E) Non far elevare verbali di accertamento da “Ausiliari del Traffico” autorizzati a poterlo fare solo su suolo in concessione, ma comunque non sul Demanio dello Stato, né meno che mai sulla sede stradale, infatti la Legge 127 del 15 maggio 1997 afferma : I Comuni possono conferire conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Ma come prevede il Codice della Strada Art.3 comma 34, si dice parcheggio : area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
E queste e solo queste, possono essere assegnate in concessione.

E perciò non essendo legittimi e legali i comportamenti sopra evidenziati da parte dei Comuni ne deriva che la quasi totalità dei verbali di contravvenzione elevati a proposito di parcheggio a pagamento in aree delimitate da strisce blu è illegittima, annullabile, e soprattutto i Comuni sono querelabili penalmente e citabili in giudizio civile per risarcimento di danni.

In pratica, ed esclusivamente i Comuni, ed i loro concessionari, possono legittimamente richiedere un pagamento per una sosta in area di parcheggio quando :

1) l’area delimitata dalle strisce blu non è sottratta alla carreggiata stradale originaria (quella delimitata dai marciapiedi cittadini per intenderci);

2) l’area non è sedime del Demanio dello Stato;

3) nei pressi dell’area di parcheggio a pagamento esiste ed è disponibile un’area di parcheggio libera;

4) l’area di parcheggio in effetti è un area privata e come tale non vi vige il Codice della Strada Art.157, comma 6;

5) nel qual caso “l’Ausiliare del traffico” può elevare contravvenzione per parcheggio abusivo (in quanto effettivamente un automobilista avrebbe usufruito di un servizio che non gli spettava gratuitamente in quanto cittadino, e che invece aveva il dovere di pagare come privato consumatore di un servizio);

6) Infatti “l’Ausiliare dal traffico” nello specifico caso ha titolo, autorità e potere per elevare verbali nell’area di parcheggio data in concessione dal Comune.

Cosa aggiungere ad una ad una così lapalissiana manifestazione di incompetenza, incapacità, ignavia, volontà persecutoria e rapinatrice delle nostre amministrazioni locali, dei politici e dei funzionari, tutti tesi all’unica finalità che davvero conta per questi infami….

Un’altra manifestazione, neanche delle più importanti ed appariscenti, ma emblematica anch’essa, che palesa la vera natura dei nostri governanti la sottrazione a qualsiasi costo della borsa.
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Il comitato strisce blu italia ha il compito di informare i cittadini dei loro diritti, dove necessario dare anche il supporto per affrontare eventuali ricorsi contro le amministrazioni assetate dei nostri soldi, ma per farlo ha bisono del sostegno di tutti, per chi vuole sostenere questa battaglia può farlo compilando l’allegato bollettino.

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