Aversa 22/05/2010
Giuseppe Oliva
L’attuale insieme di norme che in Italia regolamentano la sosta a pagamento è molto frammentato, questo crea nei nostri amministratori e dirigenti di settore molta confusione, che abbinato alla sete di soldi che le attuali amministrazioni hanno, induce le stese a verniciare di blu le città in violazione di molte norme anche costituzionali.
Riportiamo per intero un recente articolo Di Orazio Fergnani che con parole semplici fa capire quante norme vengono violate istituendo il parcheggio a pagamento sulla carreggiata.
——————————————————————————————————————————— Multe false ma veri abusi di atti d’ufficio inerenti il parcheggio su strisce blu
Di Orazio Fergnani
Premesso :
Legge Tognoli 122/89
Art. 9
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati.
La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali indadempimenti.
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
Decreto lgs. 285/92 (Codice della Strada)
Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e’ composto da una o piu’ corsie di marcia ed, in genere, e’ pavimentata e delimitata da strisce di margine.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
Art. 7: Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; (*)
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in
modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.
Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli
6) Nei luoghi ove la sosta e’ permessa per un tempo limitato e’ fatto obbligo ai conducenti di
segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e’ fatto obbligo di porlo in funzione.
Legge 127 del 15 maggio 1997 commi 132 e 133.
Trattazione
Sarà sicuramente successo a molti, se non a tutti di ricevere un verbale di contestazione ad una violazione del codice della strada, in particolare la cosiddetta multa per divieto di sosta.
Nel corso degli ultimi anni moltissimi Comuni, la maggioranza probabilmente, a seguito di delibere del tutto improprie, si sono dotati di strumenti per la realizzazione di perimetrazioni di spazi delimitati da strisce blu su sede stradale o comunque su aree pubbliche.
La stragrande maggioranza di queste operazioni sono illegittime ed in violazione di legge.
Ma come è potuto succedere un fatto tanto macroscopico e diffuso senza che nessuno degli amministratori e degli amministrati abbia osato minimamente obiettare ed opporsi ad una simile orchestrata e strutturale strategia in danno dei cittadini?
In triplo danno nella tripla veste di cittadini contribuenti, di cittadini amministrati ed utilizzatori dei beni pubblici e di sanzionati in quanto utilizzatori di autoveicoli circolanti sulla pubblica rete viaria.
Se qualcuno vuole può, prima di entrare nel vivo, andare a leggersi cosa scrivevo il 14 settembre dello scorso anno nel mio primo articolo che ho scritto su “Gli Scomunicati” a proposito di suolo pubblico nell’articolo “Esiste ancora il demanio pubblico?”.
Quell’analisi era introduttiva e propedeutica alla presente trattazione e serviva ad inquadrare il problema nel suo contesto generale.
Ora i tempi sono maturi, perché sono state emesse una serie di sentenze di cassazione e quindi si può affermare senza tema di smentita che quanto da affermato allora ed ora risponde al vero.
(Vedi Cass.civ. 16.11.2006-09.01.2007, n.116; Giudice di Pace di Roma, 18.03.2004 n.14338; Giudice di Pace di Roma, sez. II, 11.06.2003 n.27015).
In pratica cosa hanno fatto i Comuni di tanto abominevole?
Si sono appropriati di Diritti che non gli competevano, si sono arrogati di competenze che non gli competevano, si sono rivestiti di ruoli che non gli spettavano.
Intanto bisogna ricordare che la rete stradale (tutta) è del Demanio dello Stato (il sedime), che la gestione delle strade è di competenze dell’ Ente che le gestisce (Comune, Provincia, Stato, etc.) e manutiene, che il controllo di queste strade spetta in genere a chi le gestisce, che per far questo si avvale di corpi di polizia.
Da alcuni anni i Comuni inoltre per controllare le strade comunali molto spesso si avvale dei cosiddetti “Ausiliari del traffico”
QUINDI
A) PRIMO PACCHETTO DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni da alcuni anni hanno utilizzato delle aree demaniali destinandole a parcheggio a pagamento, e questo già non si può fare, in quanto essendo aree demaniali sono soggette (in questo caso)a leggi dello Stato, E NON COMUNALI, e non possono essere destinate ad aree di parcheggio a pagamento, ma semplicemente area libera di parcheggi con sosta a tempo limitato come dice anche il Codice della Strada all’art.157 comma 6.
B) SECONDO ORDINE DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni hanno delimitato con le strisce blu aree che poi hanno destinato al parcheggio di autovetture su suolo pubblico, in particolare superfici appartenenti alle carreggiate delle strade fino ad allora destinate al transito veicolare. E questo neppure si può fare, i Comuni non possono sottrarre superficie al suolo demaniale in generale, non possono sottrarlo alla sede stradale, in particolare alla carreggiata, e non possono soprattutto destinare dette aree ad uso commerciale facendone un guadagno improprio sottraendolo al legittimo proprietario che è il Demanio dello Stato.
C) TERZO AMBITO DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni hanno accomunato in un unico insieme sia le aree destinate a parcheggio a pagamento (cosa legittima, prevista dalle leggi), che come detto devono essere ubicate fuori dalla carreggiata, con invece aree sottratte al Demanio stradale “delle carreggiate”, destinandole sempre a parcheggi, e soprattutto inosservando il dettato, obbligatorio e contestuale di “riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”
D) QUARTO LIVELLO DI VIOLAZIONI DI LEGGE – I Comuni hanno violato anche articoli concernenti la libera circolazione e la sicurezza stradale.
E) QUINTO GRADO DI VIOLAZIONI DI LEGGE ED USURPAZIONE DI DIRITTO – I Comuni hanno incaricato dei privati cittadini, dipendenti di private società concessionarie delle aree destinate a parcheggi attribuendo loro (ai cosiddetti “Ausiliari del traffico”) di elevare contravvenzioni in evidente carenza di potere dell’organo accertatore, questo in violazione di legge, usurpazione di diritto, abuso di atti d’ufficio.
Infatti come dice la legge 127 del 15 maggio 1997 ai commi 132 e 133 : .
TUTTO QUESTO IN PALESE DISPREZZO DELLE LEGGI, DELLO STATO DEI CITTADINI.
Quindi il giusto, corretto, leale, legittimo comportamento dei Comuni doveva e deve essere il seguente :
A) Non utilizzare in nessun caso e per nessun motivo le sedi delle carreggiate stradali;
B) Non utilizzare mai aree di proprietà del Demani dello Stato;
C) Non attivare mai parcheggi a pagamento (su aree non Demaniali e non sedi stradali) se non contemporaneamente e contestualmente all’attivazione di aree a parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze di quelle a pagamento;
D) Non farsi pagare per l’utilizzo a parcheggio di aree demaniali e trarne arricchimento a danno (truffa ai danni dello Stato) del legittimo proprietario (il Demanio);
E) Non far elevare verbali di accertamento da “Ausiliari del Traffico” autorizzati a poterlo fare solo su suolo in concessione, ma comunque non sul Demanio dello Stato, né meno che mai sulla sede stradale, infatti la Legge 127 del 15 maggio 1997 afferma : I Comuni possono conferire conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Ma come prevede il Codice della Strada Art.3 comma 34, si dice parcheggio : area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
E queste e solo queste, possono essere assegnate in concessione.
E perciò non essendo legittimi e legali i comportamenti sopra evidenziati da parte dei Comuni ne deriva che la quasi totalità dei verbali di contravvenzione elevati a proposito di parcheggio a pagamento in aree delimitate da strisce blu è illegittima, annullabile, e soprattutto i Comuni sono querelabili penalmente e citabili in giudizio civile per risarcimento di danni.
In pratica, ed esclusivamente i Comuni, ed i loro concessionari, possono legittimamente richiedere un pagamento per una sosta in area di parcheggio quando :
1) l’area delimitata dalle strisce blu non è sottratta alla carreggiata stradale originaria (quella delimitata dai marciapiedi cittadini per intenderci);
2) l’area non è sedime del Demanio dello Stato;
3) nei pressi dell’area di parcheggio a pagamento esiste ed è disponibile un’area di parcheggio libera;
4) l’area di parcheggio in effetti è un area privata e come tale non vi vige il Codice della Strada Art.157, comma 6;
5) nel qual caso “l’Ausiliare del traffico” può elevare contravvenzione per parcheggio abusivo (in quanto effettivamente un automobilista avrebbe usufruito di un servizio che non gli spettava gratuitamente in quanto cittadino, e che invece aveva il dovere di pagare come privato consumatore di un servizio);
6) Infatti “l’Ausiliare dal traffico” nello specifico caso ha titolo, autorità e potere per elevare verbali nell’area di parcheggio data in concessione dal Comune.
Cosa aggiungere ad una ad una così lapalissiana manifestazione di incompetenza, incapacità, ignavia, volontà persecutoria e rapinatrice delle nostre amministrazioni locali, dei politici e dei funzionari, tutti tesi all’unica finalità che davvero conta per questi infami….
Un’altra manifestazione, neanche delle più importanti ed appariscenti, ma emblematica anch’essa, che palesa la vera natura dei nostri governanti la sottrazione a qualsiasi costo della borsa.
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Il comitato strisce blu italia ha il compito di informare i cittadini dei loro diritti, dove necessario dare anche il supporto per affrontare eventuali ricorsi contro le amministrazioni assetate dei nostri soldi, ma per farlo ha bisono del sostegno di tutti, per chi vuole sostenere questa battaglia può farlo compilando l’allegato bollettino.