Aversa 06/11/2009
Giuseppe Oliva
Ormai stiamo cadendo nel ridicolo, vedo e leggo di interviste al Sindaco e al comandande dei V.U. Guarino che proclamano la regolarità del piano parcheggi, veramente io sento solo dire che è tutto a norma, ma quale norma non si è ancora capito, per fortuna esistono delle leggi chiare su come si devovo realizzare le strisce blu, per questo vorrei fare un pò di chiarezza.
I): I parcheggi sono aree o infrastrutture poste fuori della carreggiata (art. 3, n. 34, C.d.S.), e non costituiscono fasce di pertinenza, bensì vere e proprie pertinenze della strada, per l’esattezza pertinenze di servizi (art. 24, n. 4, C.d.S.).52 Nella locuzione fascia di pertinenza il termine pertinenza definisce, infatti, un’entità non autonoma, parte integrante della sede stradale situata oltre la carreggiata ed il confine stradale. Una caratterizzazione della fascia di pertinenza si può trovare nella “fascia di sosta laterale” (art. 3, n. 23) che, collocata al lato della carreggiata, è anche destinata agli stalli di sosta.53
I parcheggi, al contrario, non devono in nessun caso intralciare la circolazione o limitare la visibilità; devono inoltre essere ubicati in maniera tale da consentire un reciproco e tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e quelli in entrata e in uscita dall’area (art. 60, n. 3, reg. al C.d.S.).
La scelta del legislatore di installare i parcheggi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio risulta anche confermata da un’ulteriore considerazione: l’art. 7, n.6, C.d.S. del 1992 prevedeva che tali aree dovessero essere ubicate “possibilmente” fuori dalla carreggiata.54 Il D.lgs. 10 settembre 1993 n. 360 ha, però, opportunamente modificato detto articolo, eliminando il termine “possibilmente”.
Alla luce di quanto esposto non vi è quindi alcun dubbio che le aree di parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e del tutto autonome rispetto alla sede stradale, giusto il contrario ci come sono fatte le strisce blu ad Aversa.
II) I verbali ad Aversa vengono elevati per non aver esposto il titolo di pagamento art. 157 comma 6 e 8, sfortunatamente per il Comune nessuna norma obbliga ad esporre il titolo di pagamento, infatti nei sistemi più avanzati di pagamento è previsto l’invio di un SMS con il proprio numero di targa e le ore di sosta con l’addebito del costo sulla propria SIM telefonica.
Queste nozioni giuridiche sono ben note anche ai G.D.P. che hanno annullato i verbali elevati per questo motivo, a conferma di quanto esposto allego una sentenza del G.D.P di Caserta che accoglie un ricorso per questo motivo:
OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA SOSTA IN AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA ESPORRE IL \”GRATTINO\” (Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 10.11.06)
13.11.2006 – REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA- 1a SEZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.ro 4112/06 R.G., avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi della L. 689/81: TRA TIZIA , nata a Caserta il …. ed ivi residente alla Via ….. n. …; (opponente) E Comune di Caserta, in persona del Sindaco p. t., (opposto)
Conclusioni: come da verbale di causa. Svolgimento del processo Con ricorso pervenuto a mezzo posta in data 4.5.2006, veniva proposta opposizione avversa il verbale di contestazione reso dalla Polizia Municipale di Caserta, n. 703xxx/2006/P del 27.4.2006, il cui originale è stato notificato in data 22.7.2006, conseguente a violazione dell’art. 157, c. 6 e 8, C.d.S. poiché il conducente del veicolo Ford Fiesta, tg. xxxxxxx, in data 27.4.2006, alle ore 10,13, in Caserta, alla Via …. n. …, sostava in area di parcheggio a pagamento senza esporre il grattino. Deduceva, tra l’altro, la ricorrente che l’autovettura era parcheggiata con esposto sul cruscotto il permesso per disabili, nelle strisce blu proprio di fronte alla propria abitazione, il cui lato della carreggiata era stato reso sosta vietata con rimozione. Nel frattempo, l’istante accompagnava, in poco tempo, presso la propria abitazione, nel civico 158, l’anziano genitore intestatario del permesso e le veniva contestato il verbale. Nelle vicinanze non esistevano posti per invalidi. Chiedeva, pertanto, l’annullamento del verbale di contestazione impugnato. Il Giudice, con decreto notificato alle parti, fissava l’udienza di comparizione delle parti stesse. L’opposto Comune di Caserta, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della proposta opposizione perché infondata, con vittoria delle spese di giudizio. All’esito dell’udienza di comparizione, il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81 e della Sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE La proposta opposizione è fondata e va accolta. Invero, il comma 6 dell’art. 157 C.d.S. dispone testualmente: “Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”. Non può, dunque, revocarsi in dubbio che la ricordata norma fa preciso riferimento ai luoghi in cui la sosta è limitata nel tempo e non all’ipotesi di parcheggio a pagamento. Peraltro, è pacifico che in tutti i luoghi in cui la sosta è a tempo limitato (non a pagamento), il conducente del veicolo che espone il cd. “disco orario”, sul cruscotto, con l’indicazione dell’orario di inizio della sosta, assolve alla prefata norma, con la conseguenza che, scaduto il tempo stabilito, il conducente deve allontanarsi e lasciare libero il posto in modo da consentire l’avvicendamento con altri veicoli. Diversa è l’ipotesi di parcheggio a pagamento, dove la sosta dei veicoli è consentita per un periodo piuttosto lungo in una zona appositamente riservata dall\’autorità competente, con il pagamento di una somma oraria determinata dalla medesima autorità, assistita questa da regolare provvedimento della G.M.. In tale quadro, è del tutto evidente che il conducente del veicolo è solo tenuto al pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa, ma certamente non è passibile di sanzione amministrativa per una violazione che non ha commesso, né prevista e neppure sanzionata dal C.d.S.. Sicché, la proposta opposizione è fondata e va accolta, con la conseguenza che il verbale della Polizia Municipale di Caserta va annullato. La natura della controversia ed i motivi che hanno portato all’accoglimento dell’opposizione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. P. Q. M. Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la proposta opposizione e, per l’effetto, annulla il verbale di contestazione n. 703xxxx/2006/P del 27.4.2006, reso dalla Polizia Municipale di Caserta; 2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti. Così deciso in Caserta, all’udienza del 10 Novembre 2006
Il Giudice Coordinatore
(Avv. Generoso Bello)
Se non bastasse ho presentato ben 42 ricorsi per lo stesso motivo è sono stati tutti accolti, invito chi sia caduto in questa trappola a presentare immediato ricorso, se vi occorrono i moduli non esitate a farmene richiesta all’indirizzo mail oliva.giuseppe@yahoo.it.
III) Esiste una sentanza della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE la n° 5954 del 10/05/2000 che mette la parola fine all’estorsione che le aziende di parcheggio fanno ai danni degli automobilisti.
Questa storica sentenza condanna tutte le aziende di parcheggio a non incassare il cosiddetto pedaggio perchè essendo aziende di parcheggio devono custodire il veicolo, in caso contrario non esiste nessun motivo per pagare.
Qualcuno insiste che si tratta di occupazione di suolo pubblico, questa definizione è valida solo qualora sia il Comune stesso ad effettuare il servizio d parcheggio, ma ad Aversa il servizio è demandato ad un’azienda privata ed è questa azienda che ha pagato per l’occupazione di suolo pubblico.
IV) La legge consente di riservare dello spazio per i residenti ma non fa distinzioni di trattamento, quindi è poco chiaro il motivo che ha spinto il Sindaco Ciaramella a riservare a mezzo di strisce gialle un certo numero di posti ai residenti nella zona del P.co Argo e P.co Coppola, senza far pagare nulla mentre da altri cittadini pretende 420,00 euro al mese.
V) Esiste una pericolosa confluenza di interessi nell’aver assegnato alla stessa ditta che si occupa della sosta a pagamento anche il servizio di rimozione forzata per le auto in divieto di sosta.
Facendo 2 conti il comandante Guarino ha detto che ci sono 33.000 auto ad Aversa, diciamo pure che 25.000 sono sistemate nei garage restano in strada almeno 8.000 vetture senza considerare di chi viene ad aversa per lavoro o acquisti, ed esistendo solo 1,649 stalli a pagamento e 900 gratuiti è evidente l’enorme parco vetture in divieto di sosta.
Cosa pensate che farà la società di parcheggio quando vedrà svuotarsi le strisce blu a favore del divieto di sosta?
Ovviamente sarà molto solerte nel bloccare e rimuovere tutte le auto, visto che con una rimozione forzata incassa circa 160,00 euro, 10 volte in più di quello che rende uno stallo a pagamento.
VI) In molti posti le strisce blu sono fatte a ridosso dei muri quando in C.D.S dice chiaramente che in mancanza di un marciapiede bisogna lasciare almeno 1 metro di spazio pedonale.
VII) Art. 157 lettera f del codice della strada che fa divieto all’automobilista di parcheggiare entro i 5 metri da un incrocio. Le nuove strisce in molti casi hanno dimenticato questo dettame giuridico, quindi chi parcheggia potrebbe pagare anche due volte, grattino e multa.
VIII) Il MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE con la circolare n° 1525 del 28 settembre 1981 fa divieto di riservare spazio su suolo pubblico per interessi particolari, vorrei far notare che Aversa è piena di posti riservati, da quelli fuori alle banche, sotto al Comune per finire all’esonero che il Sindaco insieme ai consiglieri e assessori si erano fatti inserendolo all’interno del capitolato di appalto, è vero che successivamente il Sindaco ha fatto un piccolo dietro front ammettendo l’illecito e riportando, almeno così pare l’esonero solo peer P.zza Municipio.
VIII) Z.P.R.U., zona di particolare rilevanza urbanistica, si tratta di un escamotage per estendere la Z.T.L. e non fare le strisce bianche.
A sentire le dichiarazione sia del Sindaco Ciaramella, pare sia stato il comandante Guarino a redigere una relazione tecnica che avrebbe certificato che Aversa è di particolare rilevanza urbanistica.
Siamo sicuri che il comandante dei V.U. ha il potere per fare questa certificazione?
Siamo sicuri che questa certificazione non debba provenire da uno studio fatto all’esterno dell’amministrazione senza condizionamenti di sorta?
Vorrei far notare al Sindaco Ciaramella che la sua amministrazione non ha creato nessuna infrastruttutura a supporto del nuovo piano parcheggi, il tutto è solo un sistema per fare soldi, basti pensare che la tariffa è la stessa sia al centro che in zone più periferiche non creando la giusta differenza che spingerebbe gli utenti a parcheggiare più lontano per risparmiare.
Inoltre non esiste un tempo massimo per la sosta, infatti chi è facoltoso può parcheggiare a P.zza municipio anche tutta la giornata, in altre città esiste un tempo massimo di sosta proprio per creare quella turnazione che lo spirito della legge porta al suo interno, ovviamente i residenti devono essere tutelati con appositi PASS ad un prezzo simbolico, voglio ricordare al Sig. Sindaco che la media nazionale è tra i 10 e i 40 euro l’anno, senza fare distinzione per la prima o la seconda auto, anzi a Torino gli over 60 non pagano nulla, mentre a Cassino esistono i posti grati per le neo mamme oltre a tanti posti gratis.
Speriamo solo che il clima rovente che si respira ad Aversa per il nuovo piano parcheggi non finisca per mandare in fumo il già provato commercio cittadino.
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