Aversa 16/02/2010
Giuseppeo Oliva
La battaglia tra le amministrazioni e gli automobilisti sugli errori nell’applicare l’art. 157 comma 6 per sanzionare chi non espone il ticket nelle strisce blu continua a segnare punti a favore degli automobilisti ingiustamente colpiti.
Purtroppo questo articolo del Codice della Strada viene molto spesso usato dai comuni per multare chi non espone il titolo di pagamento, l’errore forse non è volontario visto che anche il Ministero dell’Interno ha espresso parere favorevole all’uso in caso di sosta senza ticket, ma se leggiamo bene il Codice della Strada si nota che questo articolo si riferisce chiaramente a quelle zone con una limitazione temporale della sosta, dove invece non è previsto un tempo massimo di sosta come ad Aversa bisogna usare l’art 7 comma 1 lett. f, questo è l’orientamento adottato sia dai G.d.P. che dalla Cassazione.
La domanda che ci continuiamo a porre è: perchè si preferisce ignorare le sentenze favorevoli agli automobilisti e si continua a sprecare denaro dei contribuenti facendo migliaia di verbali che non verranno mai riscossi?
Si allega una delle tante sentenze a favore in merito all’uso dell’art. 157 nelle strisce blu.
Non è possibile invocare l’art. 157, co. 6 del CdS, al fine di sanzionare la sosta di un veicolo all’interno delle c.d. “strisce blu”, il cui conducente abbia omesso di esporre il ticket di pagamento
Giudice di Pace di Roma – Sentenza n. 25111/07
L’importantissima statuizione emerge a seguito del giudizio che vedeva contrapposta una nota azienda di tabacchi capitolina all’amministrazione romana.
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA-Sez. III
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace dr. Giulio Cesare Castaldi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 65738 del Ruolo Generale Contenzioso Civile dell’anno 2006
TRA
Omissis, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Aureliana 63, presso lo studio dell’avv. Simone Pacifici, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso,
OPPONENTE
E
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per l’Ufficio in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1
OPPOSTO-Contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 22 l. 689/81
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: chiede l’annullamento del verbale d’accertamento di violazione n. Omissis, emesso a carico dell’opponente, perché il conducente dell’autovettura Volkswagen Golf targ. Omissis “sostava senza esporre titolo di pagamento”, violando la norma dell’art. 157, 6° comma, del Codice della Strada.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito per mezzo dei servizi postali il 30-6-2006, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale d’accertamento in epigrafe, eccependo: violazione del diritto di difesa per omessa indicazione dell’autorità cui ricorrere; l’inesistenza della violazione poiché l’art. 157/6° comma, del Codice della Strada non contempla sanzioni per l’eventualità richiamata nel verbale; la mancata contestazione immediata della violazione accertata.
Chiede, pertanto, che sia annullato il verbale opposto; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Roma, ritualmente evocato con decreto notificato il 30-11-2006, non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 19-3-2007 è comparso il difensore della società ricorrente il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle motivazioni ed eccezioni formulate con l’atto introduttivo, sostenendo anche la nullità del verbale per violazione dell’art. 7, 1° comma del CdS, a seguito della recente interpretazione assunta in proposito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 116 del 9-1-2007, poiché nella zona ove è stata accertata la violazione, non esistono adeguate aree di sosta, senza i dispositivi di controllo che impongono il pagamento del ticket. Nessuno è comparso per il Comune di Roma; pertanto, se n’è dichiarata la contumacia.
Il Giudice ha deciso la causa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità del conducente l’autovettura della ricorrente non appare sufficientemente accertata e pertanto l’opposizione deve essere accolta.
La violazione contestata a detto conducente “sostava senza esporre il ticket di pagamento” non è quella dell’art. 157, 6° comma del CdS, indicata nel verbale. L’art. 157/6° comma del CdS, infatti, prevede che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”; per tale violazione, è prevista dal comma 8° dello stesso art. 157 la sanzione pecuniaria da € 33,60 ad € 137,55. La sosta consentita previo pagamento di una somma, il cosiddetto ticket, è, invece, disciplinato dall’art. 7, 1° comma, lett. f) del CdS (“nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco…..stabilire….aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe….”.), e la corrispondente sanzione per chi violi tale norma è quella prevista dal 15° comma dell’art. 7 del CdS (da € 19,95 ad € 81,90). Ai sensi di quanto disposto dall’art. 383, 1° comma del Regolamento del Codice della Strada, “il verbale deve contenere….la citazione della norma violata…”. Nella presente fattispecie, la norma violata (art. 157/6° comma del CdS), riportata nel verbale, non corrisponde al fatto contestato (“sostava senza esporre titolo di pagamento”), ciò rende equivoca l’interpretazione dell’illecito ascritto al conducente della Golf della ricorrente, con la conseguenza che è incerta la stessa responsabilità dell’opponente.
Il Giudicante, pertanto, ritiene che nella fattispecie trovi applicazione il 12° comma dell’articolo 23 della legge 689/81 ed accoglie l’opposizione perché non vi sono prove sufficienti della responsabilità del conducente la vettura della società ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale d’accertamento violazione impugnato;
2.
condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 150,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93, 1° comma c.p.c., in favore dell’avv. Simone Pacifici, antistatario.
Così deciso in Roma, il 23 Marzo 2007.
Lascia un Commento