Aversa multe nelle strisce blu a rischio validità.

Aversa 29/01/2013

Le sanzioni elevate nelle strisce blu per mancata esposizione del grattino o per grattino scaduto inviate dal comando di polizia municipale di Aversa sembrano non essere conformi alle prescrizioni del Codice della Strada.

Lart. 200/201 del C.d.S. detta chiaramente le regole da seguire per le sanzioni, ma il comando della polizia municipale sembra ignorare i dettami del Codice della Strada e segue un suo metodo che potrebbe costare molto caro al Comune di Aversa innescando una valanga di ricorsi.
Il Comitato Strisce Blu ha interpellato sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che i propri consulenti, che hanno confermato le irregolarità.
Per meglio comprendere le regole, pubblichiamo quello che è l’unico modello di verbale conforme al Codice della Strada, e che deve essere compilato dall’ausiliare del traffico o dal vigile urbano al momento dell’infrazione.


Fonte: OVERLEX
“La parte del procedimento sanzionatorio destinata all’applicazione ed all’esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria si apre attraverso l’articolo 200 Codice della Strada.

Innanzitutto c’è da dire che il verbale di contestazione o di accertamento ex articolo 200 Codice della Strada deve essere considerato come un atto recettizio. Ciò sta a significare che si tratta di un atto che acquista validità ed efficacia allorquando venga portato a conoscenza dei destinatari. Il verbale in oggetto è un atto pubblico ex articolo 2699 codice civile e ad esso deve riconoscersi l’efficacia di piena prova fino a querela di falso. Il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino alla querela di falso, con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale così come avvenuti in sua presenza e conosciuti nell’esercizio delle proprie funzioni senza alcun margine di apprezzamento. Inoltre, il verbale attesta la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale che lo ha redatto 1 ed alle dichiarazioni delle parti.

Tuttavia, a mio parere, il verbale non fa fede fino a querela di falso di tutto ciò che il pubblico ufficiale non sia stato in grado di osservare e percepire direttamente in prima persona. Con questo intendo riferirmi a quello che il pubblico ufficiale abbia percepito con dei margini di ragionevole e probabile incertezza oppure a ragionamenti logico-deduttivi. Solo per fare un esempio, si pensi a tutte quelle violazioni al Codice della Strada dovute a dinamiche di veicoli in movimento.

L’articolo 200 C .D.S. al primo comma recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”. Il comma in esame costituisce una chiara forma di garanzia per il contravventore poiché gli consente di poter esporre tutte le proprie ragioni nell’immediatezza del fatto e di fare, così, inserire nel verbale anche le sue eventuali dichiarazioni scritte.

In tale comma è stata inserita una norma primaria che può ammettere alcune e limitate deroghe solo in alcuni casi previsti dall’art. 201, comma 1bis, C.D.S 2.

Al secondo comma il medesimo articolo precisa che: “Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello”.

Nella realtà operativa dei servizi di Polizia Stradale (ex art. 12 C .D.S) spesso i trasgressori non rilasciano dichiarazioni per cui l’ipotesi sopraccitata non è sempre verificabile nei casi concreti.

Di estrema importanza è l’articolo 200, comma 3°, Codice della Strada che impone agli agenti accertatori di consegnare una copia del verbale al trasgressore e, qualora fosse presente, alla persona obbligata in solido. Infine, l’ultimo comma dell’articolo 200 impone agli operatori di polizia stradale di consegnare senza ritardo la copia del verbale di accertamento all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.

È fondamentale, nel corso di questa trattazione, precisare che le abrasioni, le correzioni e le alterazioni sul contenuto del verbale, che non siano riconducibili a meri errori materiali, possono essere in grado di esporre l’autore del verbale a gravi conseguenze soprattutto di natura penale e non solo; infatti, possono comportare anche conseguenze disciplinari, contabili ed amministrative.

Per completezza espositiva mi accingo ad elencare tutti gli elementi che deve contenere il verbale di contestazione, a norma dell’articolo 383 D.P.R. 495/1992. Pertanto, il suddetto verbale deve necessariamente contenere:

a) l’indicazione dell’ora, del giorno e della località dove la violazione è stata posta in essere;

b) le generalità del trasgressore, la sua residenza ed in alcuni casi anche l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale;

c) gli estremi della patente di guida (data del rilascio e di scadenza, categoria);

d) la targa di riconoscimento con il tipo di veicolo;

e) la sommaria esposizione del fatto;

f) l’enunciazione in forma concisa del tipo di norma violata;

g) le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione;

h) l’indicazione, se previsto, dei punti da decurtare;

i) le precise modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando consentito, specificando l’esatto ammontare della somma da pagare;

l) l’ufficio o il comando presso il quale il pagamento può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario da utilizzare per estinguere l’obbligazione;

m) l’autorità competente a ricevere ed a decidere il ricorso;

n) la firma autografa del pubblico ufficiale verbalizzante, salvo l’ipotesi di produzione dell’atto da parte del sistema informativo computerizzato;

o) la firma del trasgressore oppure il suo eventuale rifiuto di firmare.

Fra tutti questi elementi sopraccitati costituiscono, invece, vere e proprie cause di invalidità del verbale di contestazione:

- la mancata oppure l’erronea indicazione dell’autorità competente a decidere il ricorso;

- la mancata o l’inesatta ed erronea indicazione dell’esposizione dei fatti;

- l’inesatta, l’erronea oppure la mancata indicazione delle modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta.

In conclusione, preciso che la lettura dell’articolo 200 C .D.S. si deve coordinare, necessariamente, proprio con quella dell’articolo 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 che qui di seguito riporto integralmente:

Art. 383 D.P.R. 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada)

(Contestazione – Verbale di accertamento)

Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della localita’ nei quali la violazione e’ avvenuta, delle generalita’ e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonche’ la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione.

L’accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalita’ per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo puo’ essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che puo’ eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorita’ competente a decidere ove si proponga ricorso.

I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.

Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.

Avv. Alessandro Amaolo
www.avvocatoamaolo.com”

A questo punto invitiamo tutti coloro che venissero raggiunti da un verbale meccanizzato emesso dalla polizia municipale di Aversa a verificare i presupposti di legittimità, richiedendo copia del verbale in firma autografa che deve corrispondere a quanto previsto dal Codice della Strada, in caso contrario non esitata a contattarci, alla mail g.oliva@strisceblu.org oppure telefonando allo 0245074481, la nostra segreteria vi darà tutte le informazioni utili a presentare ricorso.

Giuseppe Oliva

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