Aversa 25/05/2010
Fonte: http://www.ilfrizzo.it/cronaca2010/cronaca0657.htm
Le richieste di indagare sulle irregolarità che sono presenti nella gestione della sosta a pagamento non si contano più, la bufera sta colpendo molte amministrazione anche molto piccole.
Lucera è un piccolo comune di 38.000 abitanti in provincia di Foggia, anche quì l’amministrazione ha istituito le strisce blu, ma qualcuno ha notato delle irregolarità, alla fine nonostante le interrogazioni comunali Giovanni Ciufolo ha presentato un’esposto in Procura chiedendo di far luce sulle irregolarità riscontrate.
Vi invito alla lettura dell’articolo poichè ci sono molte analogie con la gestione della sosta a pagamento ad Aversa.
Lucera, 22.05.2010 – Dopo lo scetticismo generatosi nel mondo politico-amministrativo, tanto da provocare interrogazioni piuttosto pesanti da parte dell’opposizione nell’ultimo Consiglio Comunale del 7 maggio scorso, la tanto chiacchierata vicenda dei parcheggi a pagamento è andata a scontrarsi con una denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria «affinché la stessa effettui opportune indagini onde accertare l’esistenza di eventuali responsabilità penali». A sottoscriverla è Giovanni Ciufalo, amministratore unico della cooperativa sociale Global Service a r.l. con sede in Lucera. Il denunciante avrebbe rilevato «palesi illegittimità nella procedura amministrativa del Comune di Lucera che ha condotto all’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento del predetto Ente, nonché al successivo aumento degli stalli di sosta e della tariffa oraria».
Ciufalo ripercorre le tappe che hanno portato a quell’affidamento, «rivisitando:
• la determinazione n. 197 del 16-11-2009 con la quale il Comune di Lucera a mezzo del Comando di Polizia Municipale, indiceva una gara mediante pubblico incanto per la gestione del servizio parcheggi, alla quale erano allegati il bando di gara ed il capitolato speciale d’appalto, dove si definivano le modalità e le caratteristiche richieste alle ditte, per la partecipazione. Nel capitolato d’appalto appariva ben chiaro che la durata del servizio sarebbe stata di 36 mesi, che il costo della tariffa oraria sarebbe stato di euro 0,60 e che i posti auto complessivi da destinare a sosta a pagamento sarebbero stati 250;
• la determinazione n. 15 del 26-01-2010 del Comando di Polizia Municipale, con la quale si dava atto che alla gara d’appalto aveva partecipato una sola società e che la stessa era stata esclusa in quanto non potendo attestare il curriculum gestionale ed il fatturato d’impresa per servizi identici, non allegava il contratto di avvalimento in originale e copia autentica con l’AC Foggia. (Le suddette attestazioni infatti non potevano essere rese direttamente dalla società, in quanto la stessa si era costituita ed aveva curato l’iscrizione alla CCIAA soltanto in data 13-01-2010 e cioè il giorno antecedente quello prevosto per la partecipazione al bando di gara);
• la delibera di giunta n. 32 del 29-01-2010 con la quale il Comune di Lucera, verificato l’esito della gara, incaricava il Comando di Polizia Municipale a dare inizio a procedura negoziata alle medesime condizioni della precedente gara bandita;
• la comunicazione prot. n. 673 datata 08-02-2010, inviata a questa cooperativa, dal Comando di Polizia Municipale, con la quale si dava luogo alla procedura negoziata, alle stesse caratteristiche della gara (e cioè 250 posti auto, euro 0,60 all’ora e durata triennale) mentre non venivano più citate alcune condizioni necessarie che avevano determinato la esclusione della unica società che aveva partecipato alla gara;
• la determinazione n. 45 del 22-01-2010 a firma del Comandante della Polizia Municipale, con la quale la società precedentemente esclusa si aggiudicava il servizio;
• la delibera di giunta n. 100 del 23-04-2010 con la quale, facendo riferimento ad una comunicazione della ditta aggiudicataria datata 27-03-2010 (ancor prima di dare inizio al servizio, attivo dal 29-03-2010) in cui chiedeva l’ampliamento degli stalli di sosta, nonché l’aumento della tariffa oraria da euro 0,60 ad euro 0,80, determinava di aumentare le aree destinate a parcheggio a pagamento (ben oltre le 250 previste) e concedeva l’aumento della tariffa richiesto, oltre ad istituire la sosta per 30 minuti, per un importo di euro 0,40».
Nella denuncia Giovanni Ciufalo ha richiamato l’attenzione su quanto rilevato «da alcuni esponenti della minoranza consiliare nell’ultima seduta di Consiglio», aggiungendo che «il sottoscritto ha ritenuto che il Comune di Lucera attraverso le delibere di giunta comunale e le determinazioni del comando di Polizia Municipale, abbia violato le seguenti disposizioni di legge:
a) mancato rispetto dell’art. 41 del decreto legislativo 163 del 2006, il quale prevede che negli appalti di forniture o servizi fra i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento vi debba essere la dimostrazione attraverso i documenti descritti nella citata norma; in particolare tale requisito era previsto nella gara pubblica ma è completamente sparito nella successiva procedura negoziata;
b) mancato rispetto dell’art. 42 del decreto legislativo 163 del 2006 il quale prevede che negli appalti di servizi e forniture vi debba essere, tra i requisiti di partecipazione, la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti in particolare attraverso la presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, con indicazione di importi, date, destinatari pubblici o privati dei servizi o forniture stesse; tale requisito era previsto nella gara pubblica ma è completamente sparito nella successiva procedura negoziata;
c) mancato rispetto dell’art.3 della legge 241 del 1990, il quale prevede che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione; è facilmente verificabile come la delibera n. 100 del 23-04-2010 della giunta municipale non contenga alcuna motivazione circa le ragioni dell’aumento della tariffa oraria, nonché dell’istituzione della sosta per 30 minuti;
d) mancato rispetto dell’art. 2 del decreto legislativo 163 del 2006, il quale prevede espressamente che “l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”.
In conclusione, il denunciante ha osservato che «il complessivo comportamento dell’amministrazione comunale nel caso dell’affidamento dei parcheggi, dunque, sembra essere improntato alla violazione dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione, ragione per la quale, come precisato in precedenza, il sottoscritto ha ritenuto di interessare della vicenda l’Autorità Giudiziaria, che attraverso opportune indagini, farà luce sulla intera procedura, rilevando eventuali responsabilità».
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