Strisce blu: il consiglio di stato boccia il Comune di Cava dei Tirreni, troppe Z.P.R.U. per estendere le strisce blu.

Aversa 09/09/2010

Giuseppe Oliva

L’articolo che segue è stato tratto dal sito www.cavareport.it e è una importantissima sentenza del Consiglio di Stato che annulla di fatto le delibere con le quali il Comune di Cava Dei Tirreni ha esteso le Z.P.R.U. in quasi tutta la città pur di dipingere altre strisce blu.

A seguito di questa notizia il Comitato Strisce Blu sta preparando un ricorso analogo anche ad Aversa, dove si è addirittura esagerato, dichiarando l’intero territorio comunale Z.P.R.U. senza allegare nessuno studio di fattibilità o documentazione che provi la rilevanza urbanistica.

Strisce blu, Comune bocciato: sospesa la delibera di giunta
Troppe Strisce blu, Comune bocciato dal Consiglio di Stato. Per “aggirare” l’irregolare disposizione, eccessivamente estesa, dei parcheggi a pagamento, quindi delle aree delimitate dalle strisce blu nel centro cittadino di Cava de’Tirreni, l’uscente amministrazione Gravagnuolo approvò una delibera di giunta che ne “regolarizzava” l’anomalia alla legge. Ma il Consiglio di Stato, con un dispositivo di metà giugno ha sospeso l’applicazione della stessa sul territorio cavese.

Questo il documento.
- Con ricorso notificato in data 13/6/2009, un gruppo di cittadini, conferendo incarico agli avvocati Gianluca Santelli e Gemma Sergio, ha impugnato la Delibera di Giunta comunale, pubblicata presso l’albo pretorio del Comune di Cava de’ Tirreni in data 30/1/2009, proponendo ricorso Straordinario al Capo dello Stato (essendo scaduti i termini per il ricorso dinnanzi al Tar).

I motivi di gravame, secondo i suddetti avvocati, sono da individuare nell’uso non corretto dei poteri che la legge riconosce all’Amministrazione in subiecta materia. E più precisamente nell’avere adottato la suddetta deliberazione, all’indomani della nota sentenza della dott.ssa Pellegrino, Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni, che aveva accolto il ricorso proposto da un cittadino per violazione dell’art. 7 del D.Lgvo 2851992; e, quindi, al solo fine di evitare ricorsi a pioggia da parte di altri utenti ingiustamente gravati da pesanti tariffe che il Comune già da tempo impone per la sosta dei loro veicoli.

Con l’impugnata deliberazione, infatti, il Comune di Cava nel qualificare il proprio territorio come “zona di particolare rilevanza urbanistica”, avrebbe tentato di derogare, surrettiziamente, alle precise disposizioni contenute nell’art. 7 del codice della strada che impongono ai Comuni, che abbiano assunto l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo abbiano dato in concessione ovvero dispongano l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, l’obbligo di riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Ed, infatti, tale obbligo sarebbe escluso solo nel caso in cui le zone vengano definite, dalla giunta comunale, come “area pedonale”, “zona a traffico limitato”, ovvero come zone di particolare rilevanza urbanistica.
Con provvedimento del 17 giugno 2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella persona del Direttore Generale, dott. Ing. Sergio Dondolini, nel comunicare agli avvocati dei ricorrenti, Gianluca Santelli e Gemma Sergio, e all’Ammistrazione comunale di Cava de’Tirreni che la III sezione del Consiglio di Stato nel corso dell’adunanza del 2042010, ha espresso parere favorevole in merito all’istanza di sospensione della impugnata deliberazione della Giunta Municipale n° 28 del 2712009, ha conseguentemente disposto, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n° 205 del 2000, l’immediata sospensione cautelare della impugnata deliberazione (sospendendone, in altri termini, la sua efficacia esecutiva, in attesa della pronuncia, nel merito, del ricorso straordinario). -
«Grazie, quindi, all’attenzione di alcuni cittadini – fanno sapere gli autori del ricorso vinto -, si è potuto conseguire già un rilevante risultato; quello di avere ottenuto, con la disposta misura cautelare, un primo e rilevante traguardo che lascia in ogni caso presupporre la fondatezza di un ricorso attraverso il quale si è cercato e sta cercando di ottenere, l’annullamento di un atto che è il frutto di un distorto uso dei poteri da parte di una amministrazione, quella dell’ex sindaco Gravagnuolo, decisamente disattenta agli effettivi interessi della propria cittadinanza».

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